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Organismo ADR
Edison e le Associazioni dei Consumatori del CNCU (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti – Verbraucherzentrale Südtirol, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori), hanno costituito l’Organismo ADR per la risoluzione extra-giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra Edison Energia e i consumatori per le forniture di energia elettrica e gas naturale per uso domestico individuale.
L'Organismo ADR è costituito in conformità a quanto previsto all’articolo 141 ter del codice del consumo e dal Protocollo di Intesa sottoscritto da Edison Energia e le Associazioni di Consumatori aderenti al CNCU; non ha soggettività giuridica e ha a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il sito internet https://organismoadr.edisonenergia.it fornisce tutte le informazioni sul funzionamento della procedura e sul regolamento e mette a disposizione la modulistica per accedere alla procedura.
L'Organismo ADR è dotato di tre organi: la segreteria di conciliazione, la commissione di conciliazione e l'Organo paritetico di garanzia.
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I tre Organi che compongono l’organismo ADR.
La Segreteria di Conciliazione
- Fornisce il supporto logistico e organizzativo per il regolare, sollecito ed efficiente svolgimento della procedura di conciliazione in conformità alle disposizioni di legge, del regolamento e del presente statuto;
- garantisce il rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite e trattate nel corso dell’istruzione della procedura di conciliazione, è imparziale e non entra nel merito delle controversie ne svolge alcuna attività di consulenza giuridica;
- riceve le domande di attivazione della procedura di conciliazione;
- verifica i requisiti formali e quindi la procedibilità della domanda di conciliazione entro 7 giorni dal ricevimento della domanda;
- trasmette la domanda alla Commissione di Conciliazione indicando la data di avvio e scadenza del tentativo di conciliazione;
- in mancanza di designazione diretta da parte del consumatore, individua con criterio turnario tra i rappresentanti delle Associazioni di Consumatori firmatarie del Regolamento inseriti nell’apposito elenco, il relativo Conciliatore, e gli trasmette la documentazione;
- informa il consumatore entro il 21° giorno dalla presentazione della domanda, della procedibilità della domanda di conciliazione;
- informa il Consumatore della data in cui è prevista la riunione della Commissione avente ad oggetto la discussione della controversia;
- tiene copia dei Verbali di Conciliazione o di mancato accordo che provvede a consegnare alle Parti alla conclusione della procedura; le copie dei verbali sono conservate per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del verbale;
- aggiorna l’elenco dei conciliatori accreditati secondo le modalità previste da Protocollo e secondo le indicazioni fornite dall’Organo Paritetico di Garanzia.
La Commissione di Conciliazione
È composta da un rappresentante di Edison Energia e da un rappresentante di una delle Associazioni di Consumatori firmatarie del regolamento, i cui nominativi sono inseriti nell’elenco predisposto dall’Organo Paritetico di Garanzia. Tale elenco è pubblicato nell’apposita sezione del sito https://organismoadr.edisonenergia.it.
I componenti delle Commissioni di Conciliazione, individuati nei rispettivi elenchi dei conciliatori tenuti dall’Organo Paritetico di Garanzia, sono indicati da Edison Energia e dall’Associazione di Consumatori scelta dal cliente. Il consumatore conferisce al suddetto rappresentante espresso mandato ad individuare e proporre una soluzione per la composizione della controversia.
Nel caso in cui il cliente non scegliesse un’associazione di consumatori, l’Associazione sarà attribuita dalla Segreteria di Conciliazione con criterio turnario.
I componenti di ciascuna Commissione di Conciliazione sono tenuti a garantire competenza, imparzialità, privacy, riservatezza, legalità, trasparenza, onorabilità ed indipendenza.
La Commissione di Conciliazione valutata l’ammissibilità o meno della domanda di conciliazione come previsto dall’articolo 141 bis comma 2 del Codice del Consumo, si riunirà secondo le modalità previste dalla norma in vigore.
Nel caso di impossibilità dei conciliatori nominati a gestire la procedura di conciliazione, sarà necessario darne pronta comunicazione alla Segreteria che provvederà ad una nuova nomina.
Nel caso in cui dovessero emergere delle circostanze che incidano sull’indipendenza e imparzialità dei conciliatori incaricati della risoluzione della controversia, o ove si manifesti un conflitto di interessi , i membri della Commissione saranno sostituiti secondo quanto previsto all’articolo 141 bis comma 5 del Codice del Consumo.
L’Organo paritetico di Garanzia
L’Organo paritetico di Garanzia è costituito presso Edison Spa senza alcun collegamento gerarchico e/o funzionale con Edison Energia. La sede è presso la sede legale Edison Spa, Foro Buonaparte, 31- 20121 Milano. L’indirizzo email è adr@edisonenergia.it.
L’ Organo non ha personalità giuridica ed è costituito da 6 membri: 2 rappresentanti di Edison Spa, 1 di Edison Energia e 3 nominati dalle Associazioni dei consumatori. I membri dell’Organo paritetico di garanzia restano in carica per 2 anni fatta salva la possibilità di rinnovo o sostituzione anticipata. I rappresentanti delle Associazioni di Consumatori vengono sostituiti secondo un criterio turnario dalle stesse Associazioni firmatarie del Protocollo e del Regolamento.
I membri dell’Organo Paritetico di Garanzia sono in possesso dei requisiti minimi di onorabilità in coerenza con quanto previsto all’art.16, commi 2 e 4 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28.
L’Organo Paritetico di Garanzia si riunisce due volte l’anno o in caso di urgenza su richiesta su almeno la metà dei componenti e redige un verbale dell’incontro.
Per le attività di comunicazione verso i consumatori relativamente alle procedure di Conciliazione, l’Organismo ADR mette a disposizione dell’Organo Paritetico di Garanzia il sito internet https://organismoadr.edisonenergia.it che contiene tutte le informazioni relative alla procedura, i regolamenti di Conciliazione, i moduli per fare domanda.
Compiti dell'Organo Paritetico di Garanzia:
- Garantisce il buon funzionamento della procedura ADR e l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento in termini di metodo e di rispetto della normativa vigente (articolo 141 ter lettera e);
- non svolge alcun ruolo di mediazione diretta durante la negoziazione paritetica; valida l’elenco dei conciliatori abilitati, sulla base dei corsi di formazione coadiuvandosi con la Segreteria di Conciliazione e verifica il possesso dei requisiti dei conciliatori incaricati della risoluzione delle controversie relativamente alla formazione e l’aggiornamento;
- provvede all’informativa sulle attività svolte tramite il sito web dell’Organismo ADR;
- propone eventuali modifiche ed aggiornamenti al regolamento;
- cura la Relazione Annuale sull’attività che viene pubblicato sul sito internet dedicato e l’aggiornamento del sito web, secondo quanto disposto dall’art. 141-quater del Codice del Consumo.