Il Decreto Legislativo 210/21 (art. 11, comma 1) ha introdotto la categoria dei clienti vulnerabilicon riferimento ai clientidomesticidell’energia elettrica a fronte del verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
clienti di età superiore a 75 anni;
clienti finali titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
clienti finali che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (i clienti titolari di bonus per disagio fisico e/o di punti di fornitura identificati come non disalimentabili);
soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92;
clienti finali le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
clienti finali le cui utenze sono ubicate in un'isola minore non interconnessa.
Il cliente attualmente servito nel Servizio di Maggior Tutela, che rispetta almeno uno dei requisiti di vulnerabilità ma non è stato direttamente identificato come tale, dovrà informarne il proprio fornitore compilando la dichiarazione sostitutiva allegata all’informativa inserita in bolletta a partire da settembre 2023.
Tale dichiarazione è necessaria per continuare ad essere servito nel Servizio di Maggior Tutela a partire dal 1 luglio 2024.
È importante ricordare che anche un cliente vulnerabile ha sempre diritto di scegliere un'offerta luce e/o gas del mercato libero in qualsiasi momento, secondo modalità e tempi indicati dal fornitore e nel rispetto delle normative vigenti.
Si specifica che il servizio di ultima istanza a cui ha diritto il cliente vulnerabile per l’energia elettrica è il servizio di maggior tutela. In tal caso il cliente finale deve rivolgersi all’esercente la maggior tutela di riferimento, il cui nominativo può essere consultato visitando la pagina internet di ARERA oppure chiamando il numero verde 800.166.654