Glossario
- DECRETO BERSANI
Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, entrato in vigore il 1° aprile 1999, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva Comunitaria n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e la liberalizzazione del mercato dell'elettricità.
- DERIVATO
Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, sfruttando l’effetto di leva finanziaria. Presentano un elevato livello di rischio e possono essere usati per operazioni speculative o di copertura. Rientrano in questa categoria i future, le opzioni, gli swap e i warrant, ma anche i covered warrant e gli altri prodotti di questa famiglia (benchmark, certificates, etc.).
- DISCIPLINA DI MERCATO
Pressione esercitata dal mercato sul comportamento e modalità di gestione di un operatore, in contrapposizione alla disciplina esercitata mediante vincoli normativi.
- DISPACCIAMENTO
E' la gestione di flussi di energia sulla rete. Nello specifico, l'energia elettrica non può essere immagazzinata. Di conseguenza, è necessario produrre istantaneamente la quantità di energia richiesta dai consumatori (ossia, famiglie e aziende) e gestirne la trasmissione in modo che la domanda e l'offerta di energia elettrica siano sempre in equilibrio, al fine di garantire la continuità e la sicurezza della fornitura del servizio stesso. Tale attività viene svolta da un soggetto indipendente, Terna, e che richiede il monitoraggio dei flussi elettrici e l'applicazione delle disposizioni necessarie per l'esercizio coordinato degli elementi del sistema, cioè gli impianti di produzione, la rete di trasmissione e i servizi ausiliari.
- DISPOSITIVO DI INTERCONNESSIONE
L’apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
- DISTRIBUTORE
Soggetto responsabile della distribuzione locale, è proprietario della rete elettrica o di quella del gas naturale cui sono allacciati direttamente i clienti finali, che gestisce nel rispetto delle regole fissate dalla società Terna.
- DISTRIBUTORE LOCALE
Soggetto responsabile della distribuzione di energia elettrica dalla MT alla BT, che fa transitare sulla propria rete fino al contatore del consumatore finale, garantendo continuità ed efficienza della fornitura stessa. E' proprietario della rete elettrica e degli impianti o della rete di gas naturale. Prima del processo di liberalizzazione del mercato energetico, il distributore locale era il soggetto che si occupava contemporaneamente delle attività di vendita e relative alla rete di distribuzione locale. A seguito della liberalizzazione del mercato di energia elettrica e del gas, invece, il distributore locale è diventato responsabile esclusivamente degli aspetti tecnici della fornitura, ossia, delle sole attività sulla rete. Interviene, ad esempio, in caso di guasto al contatore o di interruzioni della fornitura; effettua gli allacciamenti, posa i contatori, si occupa della lettura degli stessi... Le attività di vendita, invece, sono svolte da una società di vendita che potrebbe eventualmente essere legata societariamente al distributore.
- DISTRIBUZIONE
• Energia elettrica: l’attività di trasporto e di trasformazione dell’energia elettrica dalla Rete di Trasmissione Nazionale ai clienti finali. • Gas naturale: Il trasporto di gas naturale attraverso le reti di gasdotti locali che riforniscono direttamente i clienti finali.
- DOWNSTREAM
Tutte le attività che si svolgono tra la fase di caricamento del gas ai terminali d’esportazione (o di immissione nei gasdotti ad altissima pressione) e l’uso da parte dei consumatori finali. Comprende trasporto via nave (o via terra), distribuzione e vendita.
